La Domus Aurea non riavrà indietro i “suoi nonnini”. Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Salus M.C. per l’annullamento della sospensione del procedimento di formazione del contratto deciso dai commissari prefettizi alla guida dell’Asp di Catanzaro.
La società che gestisce la Rsa e la casa protetta di Chiaravalle Centrale, in cui è esploso uno dei più grandi focolai Covid calabresi, aveva contestato, tramite i legali Antonello Talerico e Ileana De Santis, come la sospensione azionata dall’azienda sanitaria provinciale celasse in realtà una revoca tacita dell’accreditamento (procedura avviata e non ancora esitata) danneggiando oltremodo la struttura sanitaria, ed inoltre che il contratto 2020 fosse in realtà stato già firmato dal legale rappresentante della stessa società con l’Asp. Aspetto invece smentito nel dispositivo del giudice amministrativo secondo cui il contratto fra struttura privata ed ente sanitario “non si è ancora perfezionato, non essendo stato sottoscritto dall’Azienda, la quale deve ancora acquisire, secondo i rilievi dalla medesima esposti, la prescritta certificazione antimafia”. Va detto che proprio le “indagini” interne avviate nei momenti più critici del “caso Chiaravalle”, fra la fine di marzo e i primi di aprile, avevano fatto emergere queste carenze documentali. In realtà estese a tutti i contratti con gli erogatori privati stipulati dall’Asp di Catanzaro, che qualche settimana più tardi ha istituito un apposito Ufficio Antimafia ed ha riformulato lo schema tipo di contratto con i privati.
Tornando alla decisione sulla Domus Aurea, i giudici della seconda sezione del Tar calabrese, Arturo Levato,Martina Arrivi e Gabriele Serra, hanno poi precisato che le note interne del dipartimento regionale di Tutela della Salute, come quella dell’ex dg Antonio Belcastro, che tra l’altro predisponeva il trasferimento “forzoso” degli anziani rimasti presso il Policlinico di Catanzaro, su cui si è fondata la decisione di sospensione dell’Asp non danneggiano la Salus M.C. Ancora il procedimento di revoca dell’accreditamento (di competenza regionale) non si è concluso. Mentre hanno indicato ai legali della Salus M.C. che la corretta contestazione contro la sospensione del procedimento di formazione del contratto azionata dall’Asp non era la strada giusta per ottenere l’annullamento dell’atto bensì ‘l’actio contra silentium ex artt. 31, 117 c.p.a’. Da qui la decisione di adottare una sentenza breve.

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