di Giovanni Maccarrone
Del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Crotone – Cassano – Cerchiara in Calabria si discute da almeno vent’anni, ma la bonifica definitiva è ancora irrisolta.
Il motivo principale della mancata soluzione è da ricollegare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9539 del 2 agosto 2019, il quale impone che i rifiuti derivanti dalla bonifica del sito fossero smaltiti fuori dal territorio regionale. Nel PDF, a pagina 33 della numerazione del documento (pagina 34 del file), al punto 3 delle prescrizioni della Struttura Tecnica di Valutazione, si legge: «prima dell’inizio delle attività di deposito sia individuato il sito di smaltimento finale che […] deve trovarsi fuori regione».
La prescrizione fu poi recepita nel decreto ministeriale del 3 marzo 2020, che approvò il progetto operativo di bonifica della Fase 2.
Questa prescrizione ha rappresentato uno dei principali punti di conflitto tra le amministrazioni e il soggetto incaricato degli interventi.
Per risolvere il conflitto, il Commissario straordinario governativo per la bonifica del sito, Prof. Gen (ris) Emilio Errigo (nominato nel settembre 2023), dopo circa 18 mesi di analisi e interlocuzioni istituzionali, ha provveduto ad emanare l’ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 con cui si dava finalmente l’avvio degli interventi di bonifica e riparazione del danno.
- Il provvedimento in questione è stata la risposta a diversi interrogativi che lo stesso Generale Errigo si era già posto al momento dell’assunzione dell’incarico, vale a dire:
- Perché la discarica di Columbra, gestita da Sovreco, può ricevere rifiuti pericolosi provenienti da altre zone, ma si discute sulla possibilità di conferirvi quelli della bonifica locale?
- Perché non vengono rese pubbliche informazioni più dettagliate sui quantitativi di rifiuti pericolosi che arrivano alla discarica?
- È ambientalmente preferibile trasferire i rifiuti all’estero per anni oppure valutare un trattamento sul posto, se tecnicamente e legalmente possibile?
- Perché, dopo oltre vent’anni, non si è ancora arrivati a una soluzione operativa condivisa?
- il progetto di bonifica del 2019 aveva valutato adeguatamente gli scenari di piena dell’Esaro e del Passovecchio e gli effetti delle opere fronte mare sul deflusso delle acque?
Il provvedimento del Generale Errigo (che nella sostanza consentiva il conferimento dei rifiuti della bonifica nella discarica crotonese) è stato impugnato dagli enti locali e nell’agosto 2025 il TAR Calabria lo ha annullato (Il tribunale ritenne, tra l’altro, che il commissario non potesse decidere autonomamente la destinazione finale dei rifiuti sostituendosi alle amministrazioni competenti).
Questa decisione ha complicato seriamente la conclusione dei lavori di bonifica che il Generale Errigo aveva con forza tentato di sbloccare con l’Ordinanza sopra citata.
Il tentativo, purtroppo, non è riuscito e il 18 settembre 2025 il suo mandato è cessato.
Il 28 gennaio 2026 sono comunque ripresi gli scavi nelle aree di bonifica, dopo una sospensione dovuta al ritrovamento di materiali contenenti TENORM e amianto. Le zone interessate dai ritrovamenti sono state isolate e messe in sicurezza, in attesa degli approfondimenti tecnici.
Nell’ottobre 2026, a seguito di un ricorso presentato da Eni Rewind, è nuovamente intervenuto il TAR Calabria con una sentenza che sostanzialmente dichiara che la prescrizione regionale che impone il trasferimento fuori regione dei rifiuti provenienti dal sito può essere rimessa in discussione nell’ambito del procedimento competente. Sarà il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a dover valutare le soluzioni nel merito (in effetti il SIN di Crotone–Cassano–Cerchiara è un Sito di Interesse Nazionale, spetta quindi all’amministrazione statale valutare il progetto di bonifica e le sue eventuali modifiche)..
In sintesi, il TAR non ha deciso che i veleni debbano restare a Crotone. Ha stabilito chi deve decidere e ha riaperto la possibilità di valutare una soluzione che preveda lo smaltimento nel sito di Columbra.
Con la conseguenza che la sentenza del TAR Calabria del 6 ottobre 2026 ha dato ragione a Errigo sul problema istituzionale di fondo: sulla base della sentenza è chiaro infatti che, il fatto che il generale Emilio Errigo fosse commissario di Governo e operasse nell’ambito del MASE, gli attribuiva, da solo, il potere di decidere al posto della Regione.
Bisognava solo distinguere i poteri del Ministero da quelli specificamente conferiti al commissario. Cosa che, a bene vedere, risultava essere già stato previsto all’interno del decreto di nomina del Generale.
E’ ragionevole pensare, quindi, che l’annullamento dell’Ordinanza n. 1 abbia in qualche modo contribuito a ritardare la bonifica, soprattutto per le attività che dipendevano dalla rimozione dei rifiuti e dalla loro destinazione finale. .
In ogni caso, indipendentemente da quanto sopra, con la sentenza del 2026 si apre una nuova fase, nella quale sarà necessario confrontare le esigenze del risanamento con le prescrizioni ambientali, la disponibilità di impianti idonei e le garanzie per la popolazione.
Non basterà stabilire dove trasferire i rifiuti. Bisognerà spiegare sulla base di quali criteri vengano prese le decisioni e quali controlli siano previsti lungo l’intera filiera.
La questione riguarda direttamente il futuro della città. Crotone ha bisogno di una bonifica efficace, di controlli rigorosi e di una gestione dei rifiuti fondata su criteri verificabili.
Per questo il confronto non dovrebbe ridursi a uno scontro tra istituzioni o a una contrapposizione tra chi vuole i rifiuti fuori dal territorio e chi ritiene necessario utilizzare gli impianti esistenti.
La domanda decisiva è un’altra: quali soluzioni garantiscono concretamente la maggiore tutela ambientale, nel rispetto della legge e sulla base di valutazioni tecniche trasparenti?
I cittadini hanno diritto di conoscere le risposte, gli atti che le sostengono e le responsabilità di chi deve assumerle.
Perché il risanamento di Crotone non può rimanere sospeso tra vincoli amministrativi, controversie e decisioni rinviate. E perché la gestione dei rifiuti pericolosi, dentro e fuori dal SIN, deve essere spiegata con la stessa chiarezza e sottoposta a controlli rigorosi.
Il nodo giuridico centrale è questo: se a Crotone possono arrivare determinati rifiuti pericolosi da altri territori, in quali condizioni può essere escluso, invece, il conferimento negli impianti locali dei rifiuti provenienti dalla bonifica del SIN?
La risposta non dipende soltanto dalla pericolosità dei materiali o dalla loro provenienza. Occorre esaminare le autorizzazioni degli impianti, le prescrizioni del procedimento di bonifica e le norme che regolano la gestione dei rifiuti. La distinzione è essenziale per individuare eventuali illegittimità senza dare per scontato che vi siano già state violazioni.
In questo momento, quindi, il problema non è semplicemente iniziare la bonifica: è soprattutto decidere dove portare tutti i rifiuti, con quali garanzie ambientali e sanitarie, e chi deve assumersi la responsabilità delle decisioni.
L’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 distingue i rifiuti anche in base alla loro pericolosità; le autorizzazioni degli impianti individuano le tipologie ammesse e le condizioni di conferimento.
Nel caso di Columbra, Sovreco dichiara di gestire impianti per rifiuti pericolosi e non pericolosi, con conferimenti regolati dalle rispettive autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
Dal punto di vista giuridico, bisogna quindi verificare:quali codici EER (ex CER) siano autorizzati; quali caratteristiche chimiche e di pericolosità siano ammesse;quali limiti quantitativi e condizioni tecniche siano prescritti;se i carichi effettivamente ricevuti corrispondano a quanto autorizzato.
La presenza di un’autorizzazione per una categoria di rifiuti non significa che l’impianto possa ricevere indistintamente qualsiasi rifiuto pericoloso.
Comunque sia, è certo che, per decidere dove smaltire i rifiuti prodotti dalla bonifica del SIN di Crotone, è necessario considerare i principi del diritto ambientale dell’Unione europea. In particolare; il Principio di protezione della salute e dell’ambiente (articolo 13 della direttiva 2008/98/CE), in base al quale la gestione dei rifiuti non deve comportare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora o la salute umana; il Principio di prossimità e autosufficienza (articolo 16 della citata direttiva), per cui gli Stati membri devono sviluppare una rete adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle esigenze geografiche e degli impianti specializzati. Tuttavia, questi principi non impongono che ogni rifiuto sia smaltito nella regione in cui viene prodotto: l’articolo 16 riguarda in particolare lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati; il Principio di precauzione e prevenzione, in base al quale le scelte devono essere fondate su una valutazione dei rischi e prevenire gli effetti negativi della contaminazione; il principio di Gerarchia dei rifiuti (articolo 4 della direttiva) per cui si prevede sostanzialmente una scala di valori: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e, come ultima opzione, smaltimento. Per i rifiuti pericolosi da bonifica, la soluzione concretamente praticabile deve comunque garantire la sicurezza ambientale.
Dopo la sentenza del TAR 2026 spetta al MASE rivalutare tutta la questione. Il lavoro da svolgere è considerevole. In ogni caso, è prevista una scadenza. Un dossier parlamentare relativo alle misure per il SIN indica il 31 dicembre 2029 come termine previsto per la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale.
Speriamo che sia la volta buona.


